Finanziaria 2008:
detrazione 55% per riqualificazione energetiche
Le nuove politiche ecologiche hanno introdotto una specifica detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero di tutti quegli interventi volti a ridurre la dispersione termica di un edificio o di una casa o, più in generale, a risparmiare energia.
Anche la finanziaria 2008 conferma il contenimento dei consumi energetici del paese.
Le derazioni sono quindi finalizzate al risparmio energetico e riguardano quindi:
- sostituzione degli infissi;
- acquisto di pannelli solari;
- l'isolamento delle coperture con materiali isolanti per ridurre la dispersione del calore;
- l'installazione di doppi vetri e guarnizioni supplementari su serramenti esistenti o con infissi aventi maggiori proprietà isolanti;
- l'isolamento delle pareti dall'interno dall'esterno o dall'intercapedine;
- a sostituzione della caldaia vecchia con una nuova (anche non a condensazione) o con altri generatori di calore ad alto rendimento che comportino una riduzione del 20% dall'indice di prestazione energetica;
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 è, infatti, riconosciuta una detrazione d’imposta, pari al 55% delle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi, da ripartire a scelta irrevocabile del contribuente per quote uguali in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta deve essere fatta dal contribuente all’atto della prima detrazione.
Possono fruire del beneficio di imposta le seguenti figure: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR1, ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. a); soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. b).
Le spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra citati, comprensive anche delle spese per la redazione dell’attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica, sono deducibili.
Per ottenere la detrazioni IRPEF del 55% sulle spese sostenute è necessario:
- effettuare l’intervento di riqualificazione energetica nel rispetto dei requisiti limite previsti dalle norme per i vari componenti;
- pagare l’intervento di riqualificazione tramite bonifico bancario specificando il proprio codice fiscale e codice fiscale o partita iva del beneficiario, chiedendo al beneficiario di specificare in fattura l’importo della manodopera, pena l’impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali;
- Incaricare un tecnico (ed è ciò di cui ci occupiamo) di svolgere le seguenti operazioni (ove necessario):
- asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti;
attestazione di certificazione energetica (o di qualificazione energetica se non - codificata dalle norme regionali e nazionali);
- redazione di una relazione informativa che valuti i benefici ottenuti con l’intervento di riqualificazione energetica;
- Inviare all’ENEA copia firmata in originale della documentazione
Per maggiori informazioni contattare 0173-35726 o scrivere a mazzafratelli@mazzafratelli.it
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