Terzo Responsabile
La legge 9 gennaio 1991 n. 10 ha previsto all'articolo 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità dell'esecizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici.
La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo, che si
assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilità di delega, debba "adottare misuree necessarie per contenere i consumi di energia" e sia tenuto "a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI", l'eventuale delega di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l'altro, che esso subentri al proprietario o all'amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34 comma 5 della medesima legge n. 10/1991.

